A fine gennaio, presso le Commissioni Giustizia ed Affari Sociali della Camera, è stata incardinata la proposta di legge di iniziativa popolare "Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia".
La proposta di legge è composta da 4 articoli. All'articolo 1 si spiega che ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario sarà tenuto a rispettare la volontà del paziente nei casi in cui essa:
a) provenga da un soggetto maggiorenne;
b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto successivamente dall’articolo 3;
c) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea, dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura.
Il personale medico e sanitario che non rispetterà la volontà manifestata dai soggetti, si spiega all'articolo 2, sarà tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Proposta poi, all'articolo 3, una modifica del Codice penale. Si spiega qui infatti che le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
b) il paziente sia maggiorenne;
c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto successivamente dall’articolo 4;
d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge, con il consenso del paziente, siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
f) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici e abbia discusso di ciò con il medico;
g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato dal medico per scritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico.
Arriviamo così all'articolo 4, dove si dice che ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia nell’ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’articolo 1, un fiduciario perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
La richiesta di applicazione dell’eutanasia, si spiega nel testo, deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Questa deve essere inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi.
Anche la conferma della richiesta da parte del fiduciario, ai sensi del comma 1, dovrà essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per scritto.
Nel caso in cui siano rispettate tutte queste condizioni, al medico e al personale sanitario che hanno attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si verranno applicate le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
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Fonte: quotidianosanita.it