A seguito dell'appello sulla libertà di cura lanciato dal Sen. Ignazio Marino, come lui stesso afferma "Migliaia di persone stanno scrivendo al presidente della Camera, Gianfranco Fini, per chiedere una legge degna di questo nome sul testamento biologico. La voce laica di tantissimi non potrà essere ignorata quando il testo passerà alla discussione dell'Aula di Montecitorio per l'approvazione definitiva".
Con l'appello, infatti, si chiede una legge che sia per il diritto alla salute ma allo stesso tempo contro l'obbligo alle terapie. Una legge che rispetti l'art. 32 della nostra Costituzione. Nella speranza che si possa aprire una nuova fase di riflessione e condivisione su un testo attualmente contro le evidenze scientifiche e la libertà individuale.
Sul disegno di legge, al momento, le posizioni difatti sono sempre di più contrastanti poichè su di questo pesano forti critiche, oltre al no degli Ordini dei medici e della Federazione nazionale dei collegi Ipasvi.
In quanto la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) o biotestamento - attualmente all'esame della commissione Affari sociali della Camera e che secondo quanto annunciato, nei gironi scorsi, dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, dovrebbe essere approvato entro l'Estate - nella formulazione approvata dall'Aula del Senato prevede il principio dell'obbligatorietà dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati "sostegno vitale" e dunque non sospendibili. Le dat sono inoltre definite non vincolanti e pertanto, in molti casi, queste risulteranno inutili e si imporrà trattamenti contro la volontà del paziente.
I contenuti del ddl licenziato da palazzo Madama lo scorso 26 marzo soono i seguenti:
- Tutela della vita e della salute: (articolo 1) Si stabiliscono i principi generali della legge, ovvero che la vita umana è "inviolabile e indisponibile" e che "nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato". Si vieta "ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio". A tal riguardo, si fa riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del Codice penale, che prevedono il carcere per il medico che attui eutanasia o suicidio assistito.
- Consenso informato: (articolo 2) Si definisce il concetto di consenso informato ai fini dell'attivazione dei trattamenti sanitari. Si riconosce il diritto di parola ai minorenni nell'espressione del consenso.
- Contenuti e limiti delle dat: (articolo 3) E' l'articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale. Si afferma (comma 6) che "alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento". Si prevede che il collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente sia formato da tre medici (un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).
- Forma e durata delle dat: (articolo 4) Le dat non sono obbligatorie. Nella versione approvata dal Senato, le dat sono inoltre non vincolanti. Esse hanno validità per 5 anni, termine oltre il quale perdono "ogni efficaci"'.
- Assistenza ai soggetti in stato vegetativo: (articolo 5) Si stabilisce che il ministro del Welfare "adotta le linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente".
- Ruolo del medico: (articolo 7) Si prevede che le volontà espresse dal soggetto nelle dat "sono prese in considerazione dal medico curante". Il medico "non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente" e "non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico".
- Autorizzazione giudiziaria: (articolo 8) Si prevede l'autorizzazione giudiziaria in caso di assenza del fiduciario ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
- Disposizioni finali: (articolo 9) Si istituisce il Registro delle dat nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare è il ministero del Welfare.